Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44149 del 06/07/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44149 Anno 2017
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 06/07/2017

Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la
condanna alla pena di anni due di reclusione inflitta dal giudice dell’udienza preliminare
del locale Tribunale a A.A. per il reato di cui all’art. 416, comma 2 e 5, cod.
pen..
2.La sentenza è impugnata dall’imputata con motivi affidati al difensore di fiducia. La
ricorrente denuncia mancanza e illogicità della motivazione, e conseguente violazione di
legge, sul punto della ritenuta responsabilità per erronea valutazione degli indizi di
colpevolezza, rivenienti dalle intercettazioni telefoniche, in mancanza di ulteriori elementi

nel quale sono stati registrati i contatti intercettati non spiega il ruolo – di tesoriera- al
quale la ricorrente era assurta, secondo la sentenza impugnata, trattandosi di incarico
connotato dalla fiduciarietà incompatibile con la brevità dei riscontrati rapporti di
frequentazione con i connazionali. Su tale rilievo della difesa- contenuto nei motivi di
appello- e sul rilievo che la A.A. era destinataria di pressanti e minacciose richieste di
denaro dei coimputati la sentenza impugnata non si è criticamente confrontata e, anzi,
ha ritenuto che le conversazioni ne confermassero il ruolo di preminenza. Analogamente
la Corte di merito ha ritenuto che la A.A. detenesse della refurtiva – due orologimancando la prova che gli stessi fossero provento di furto. Analogo vizio inficia il mancato
accoglimento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
3.11 ricorso è inammissibile.
4.La Corte di appello ha esaminato puntualmente i motivi di gravame pervenendo
alla conclusione della loro infondatezza sulla scorta di una motivazione che non denota il
dedotto vizio di illogicità delle argomentazioni attraverso un’analisi dei singoli elementi di
prova e la loro lettura convergente piuttosto che atomistica, secondo la lettura proposta
dalla difesa. Del resto, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di
fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la
valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere
sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del
04/10/2016 – dep. 29/11/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389): non è dunque suscettibile
di integrare il dedotto vizio di illogicità la valutazione compiuta dai giudici del merito, con
riguardo al tono minatorio di alcune delle conversazioni intercettate tenuto conto del
sospetto di infedeltà della sodale nutrito dal capo del gruppo e da altri componenti dello
stesso.
5.11 secondo e terzo motivo di ricorso investono un profilo della regiudicanda, quello
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della
pena sospesa, riservate alle valutazioni del giudice del merito che si sottraggono a
censure quando siano adeguatamente – con riguardo ai parametri di cui agli artt. 133 e
62 bis cod. pen. – esplicitate le ragioni che sottostanno all’esercizio del potere
discrezionale del giudice. Con motivazione lineare e congrua il giudice di appello, ha
evidenziato, con riguardo alla ricorrente, il ruolo poliedrico ed essenziale dalla stessa

Tf)

e del coinvolgimento della A.A. nei reati-fine dell’associazione. Il breve arco di tempo

rivestito nel gruppo argomentazione che smentiva la fondatezza della tesi difensiva che
fondava il riconoscimento dei benefici sulla marginalità ed incensuratezza della A.A.
circostanze ritenute recessive, ai fini del giudizio sulla personalità. D’altra parte, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
6.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue per legge la condanna della

della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro duemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 6 luglio 2017

Il Consigli re estensore
I
Emilia An a k . erdano

Il Presidente
Anna Petr zzellis

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore

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