Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44148 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44148 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XHEMAJ ERMAL N. IL 12/05/1986
avverso la sentenza n. 3443/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Xhemaj Ermal ricorre avverso la sentenza 21.12.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 24.8.12 con la quale è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato e
concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di un anno di reclusione ed € 200,00 di multa
per il reato di concorso in tentato furto aggravato in abitazione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici

condanna per il reato di evasione, la pena non superava i limiti per la concedibilità del beneficio,
mentre il giudizio di professionalità nel reato non era supportato dal circostanze oggettive e la
mancanza di documenti non era di per sé indice di prognosi sfavorevole.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
Con motivazione congrua, che si sottrae a censure in questa sede, i giudici territoriali hanno negato
l’invocato beneficio evidenziando, non certo illogicamente, come proprio l’allontanamento
dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari, avvenuto dopo i fatti di cui all’odierno
procedimento, che aveva portato il tribunale al ripristino della misura cautelare detentiva, fosse
dimostrativo di una previsione sfavorevole, in termini di mancanza di pericolo di commissione di
nuovi reati, a ciò dovendosi aggiungere, oltre alla oggettiva gravità del fatto (tentato furto aggravato
in appartamento, non portato a termine per essere stati l’odierno ricorrente ed il suo complice
(separatamente giudicato) sorpresi sul fatto ), la assoluta impossidenza dello Xhemaj, presente in
Italia benché sfornito di permesso di soggiorno.
Il medesimo, inoltre, è stato trovato in possesso di oggetti d’oro di cui non è stato in grado di
fornire giustificazione (per tale possesso i relativi atti sono stati inviati alla locale Procura della
Repubblica), il pericolo di comportamenti recidivanti derivando infine — hanno concluso
correttamente i giudici del merito — anche dalla pendenza di denunce a suo carico per ‘inosservanza
norme stranieri’ e ‘porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione’.

concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che, pur computando la

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 1 luglio 2013

della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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