Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44147 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44147 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PALO MARIA N. IL 16/01/1936
BARBOLLA ANTONIO N. IL 16/09/1971
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– – che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, De Palo
Maria e Barbolla Antonio erano ritenuti responsabili del delitto di ingiuria ed il solo
Barbolla Antonio del delitto di lesioni personali in danno di Argentino Giovina;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli

contestata, sotto profilo della violazione di legge penale e del vizio di motivazione,
l’attendibilità della persona offesa e della teste Tursi Angela Leonarda, le cui
deposizioni vengono specificamente censurate e raffrontate con le dichiarazioni rese
in sede investigativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati va dichiarato
inammissibile, poiché palesemente versato in fatto e dunque non rientrante tra
quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.;
– che le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi processuali e
della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non
consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi
probatori acquisiti; la Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che
l’hanno indotta a ritenere provato i delitti contestati, ritenendo attendibile la
ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa nella querela dichiarata
utilizzabile e riscontrata dalla deposizione della teste Tursi, la cui dichiarazione è
stata ritenuta priva di contraddizioni significative e le cui imprecisioni rispetta
quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni sono state attribuite al lasso di
tempo trascorso dal momento del fatto quello dell’esame dibattimentale;
– che della linea argomentativa così sviluppata i ricorrenti non segnalano alcuna
caduta di consequenzialità, che emerga

ictu °cui/

dal testo stesso del

provvedimento; mentre il tentativo di enfatizzare le imprecisioni della deposizione
della teste Tursi si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella
fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel
giudizio di Cassazione;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni

imputati, con atti dall’uguale contenuto, redatti personalmente, con i quali viene

profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

DE POSITATA

delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 in favore della

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