Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44144 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44144 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTINI ALBERTO N. IL 21/06/1947
avverso la sentenza n. 2750/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 13 marzo 2012 dal Tribunale della Spezia, appellata da BATTISTINI Alberto, dichiarato responsabile dei delitti di contraffazione di valuta estera e di detenzione di strumenti atti alla fabbricazione o alterazione di monete, commesso il 6 ottobre 2011.
Propone ricorso per cassazione, con argomenti ribaditi mediante ulteriore memoria, l’imputato
deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull’applicazione della recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, in quanto la
Corte di merito ha esaminato le questioni poste dall’appellante, e riproposte in ricorso, circa la
collaborazione da lui prestata una volta scoperta dagli operanti la stanza trasformata in stamperia
clandestina di banconote, valutandone la spontaneità e la completezza, nonché ha ritenuto la recidiva, dopo un completo esame dei precedenti del prevenuto anche al di là dei limiti temporali
da questi evidenziati ed ha valutato la sua carriera criminale in relazione alla natura e gravità del
fatto per cui si procede, visto come inserito a pieno titolo nel suo percorso criminale e come tale
rappresentativo di particolare pericolosità. La decisione della Corte si sottrae ad ogni sindacato
per avere adeguatamente richiamato elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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