Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44138 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44138 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANTONINO N. IL 10/05/1978
avverso la sentenza n. 576/2012 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Giordano Antonino, per due reati di furto aggravato, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di un anno e nove mesi di reclusione e 600 euro
di multa, riconosciuta la contestata recidiva reiterata specifica ed infra-

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, affidato a tre motivi: a) violazione di legge penale in
relazione all’articolo 81 cod. pen., per aver applicato contestualmente l’aggravante
del nesso teologico e l’aumento di pena per la continuazione, istituti tra di loro
incompatibili; carenza di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva
facoltativa; violazione di legge penale, con riferimento all’aumento di pena,
computato in 10 mesi, in misura superiore a quella consentita dal comma 6
dell’articolo 99 cod. pen., poiché il cumulo delle pene risultante dalle condanne
precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo era di otto mesi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, con riferimento al primo
motivo, da ritenersi manifestamente infondato, la dominante giurisprudenza di
legittimità ha già avuto modo di chiarire che “non sussiste incompatibilità logicogiuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo
della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune
programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità
di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è
preordinato; e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di
identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della
continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può
mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Nè può
sostenersi che l’incompatibilità deriverebbe dall’impossibilità che un istituto ispirato
al favor rei, come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di
aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non
già all’affermazione del vincolo della continuazione bensì all’applicazione della
circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, in nessun modo contenuta od
implicita nell’identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi”

quinquennale;

(Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, Rv. 253901; Sez. 1, n.
3442 del 06/03/1996 – dep. 05/04/1996, Rv. 204326);
– che il secondo motivo è da ritenersi inammissibile, poiché nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste)
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa

giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione
concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra
le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539), principio questo
applicabile anche all’aumento per la recidiva facoltativa, ritualmente contestata;
– che anche il terzo motivo deve ritenersi manifestamente infondato, poiché
dall’esame del certificato del casellario giudiziale del Giordano risultano cinque
precedenti per complessivi due anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, tenendo
conto anche delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, delle
quali deve tenersi conto ai sensi dell’articolo 445 comma 1

bis, cod. proc. pen.;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigli e este sore

qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA