Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44136 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44136 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CINUS MASSIMILIANO N. IL 02/07/1981
avverso la sentenza n. 1074/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 04/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

dreira-ronzlugrper
Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Fernando Vignes, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso ed ha insistito per l’annullamento ai
sensi dell’ art.131 bis c.p.;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 4/03/2015, ha

parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 30/05/2012 dal
Tribunale di Cagliari nei confronti di Cinus Massimiliano, imputato del reato di cui
agli artt.81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309 per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza
stupefacente del tipo cannabis indica (capo A), nonché del reato di cui agli

piante di cannabis indica (capo B). Il Tribunale, considerato assorbito il reato di
cui al capo A) nell’imputazione di cui al capo B), aveva ritenuto sussistente
l’attenuante di cui all’art.73, comma 5, T.U. Stup. e la Corte di Appello,
qualificando il fatto lieve come autonoma ipotesi di reato, ha ridotto la pena a sei
mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa.

2.

Massimiliano Cinus propone ricorso per cassazione censurando la

sentenza impugnata con unico motivo per omessa motivazione in relazione alla
verifica dell’offensività in concreto della condotta di coltivazione non autorizzata
di canapa indiana. In particolare, il ricorrente deduce che con l’atto di appello la
difesa aveva evidenziato l’omessa perizia sullo stupefacente in sequestro,
l’esiguo numero di piante messe a dimora e la mancanza di elementi indiziari
della destinazione a terzi e si duole che la Corte territoriale abbia omesso di
esperire una effettiva valutazione in merito alla offensività in concreto della
condotta di coltivazione, limitandosi alla corrispondenza botanica ed al livello di
crescita delle piante senza valutare l’uso esclusivamente personale e la minima
entità della coltivazione. L’equivocità del dato indiziario costituito dal possesso di
un bilancino rinvenuto in cucina con un piccolo lembo di carta stagnola, si
assume, avrebbe richiesto l’indicazione di precisi elementi ai quali collegare
l’attività di coltivazione alla cessione della droga.

3. All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha formulato istanza di
applicazione della sopravvenuta disciplina dettata dall’art.131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità al fine di
confutare la rilevanza della destinazione della sostanza stupefacente coltivata in

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artt.26, comma 1, e 28, comma 1, T.U. Stup. per aver illecitamente coltivato sei

ambiente domestico ad uso personale, sottolineando sia l’ininfluenza sul giudizio
di responsabilità penale della quantità di principio attivo ricavabile
nell’immediatezza sia la rilevanza dell’attitudine della pianta a giungere a
maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Con riguardo all’offensività
in concreto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il giudice di appello ha
sviluppato specifica motivazione evidenziando che le piante avevano dimensioni
tali da avere già raggiunto la fase della fioritura e che, per stessa ammissione
dell’imputato, avevano già in precedenza prodotto la sostanza stupefacente,

3. Non è, dunque, riscontrabile il lamentato vizio di carenza di motivazione e
le ragioni poste a fondamento della decisione risultano pienamente conformi
all’indirizzo interpretativo fornito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
in materia; secondo tale indirizzo, costituisce condotta penalmente rilevante
qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano
estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione
del prodotto ad uso personale (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv.
239920; Sez. 6, n. 49528 del 13/10/2009, Lanzo, Rv. 245648).

4. La decisione è, in particolare, in linea con l’indirizzo chiaramente espresso
dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della concreta offensività della
condotta di coltivazione di piante che producono sostanza stupefacente. In base
a tale indirizzo, anche recentemente ribadito, (Sez. 6, n.
22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732).
4.1. Giova, sul punto, ricordare che il dato ponderale, che pure risulta
valorizzabile ai fini dell’accertamento della finalità per la quale si detiene la
sostanza stupefacente, non assume il medesimo valore all’interno della diversa
ipotesi di coltivazione. Tuttavia, anche la coltivazione risulta punibile a
condizione che la condotta risulti offensiva in concreto del bene giuridico
tutelato; ciò implica, effettivamente, la possibile rilevanza del dato ponderale,
dal momento che esso può dare indicazioni sulla offensività o meno della
condotta oggetto del giudizio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha più

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peraltro rinvenuta nell’abitazione conservata in specifici contenitori.

volte precisato che (Sez. U, n. 28605 del
24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921;Sez. 4, n. 1222 del 28/10/2008, Nicoletti,
Rv. 242371; Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011, Marino, Rv. 250721).
E secondo la pronuncia delle Sezioni Unite appena citata .
4.2. Inoltre, se l’inidoneità dell’azione, relativamente alle fattispecie previste
dall’art.73 T.U. Stup., va valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto
della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e
dell’ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono
messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di
sotto della soglia drogante, la configurazione della tipicità oggettiva non può
comunque prescindere del tutto dalla considerazione della farmacologica
attitudine delle diverse sostanze a produrre i loro effetti caratteristici.
4.3. In conseguenza, una configurazione dell’incriminazione in una guisa che
prescindesse del tutto dal concreto effetto psicotropo finirebbe con il cancellare il
tratto più tipico della fattispecie, connesso, appunto, alla concreta attitudine ad
influenzare in qualche (anche lieve) misura l’attività neuropsichica del
consumatore.
4.4. Pertanto, e conclusivamente, la condotta è inoffensiva soltanto se sia
priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura assai limitata,
minima, l’effetto psicotropo. Esulano, quindi, dalla sfera dell’illecito solo le
condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla
presenza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura
trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore; per
converso, anche dosi inferiori a quella media singola ben possono configurare il
delitto in esame (Sez.4, n.43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258095; Sez. 4, n.
21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478).

5. Con riferimento all’istanza di sussunzione del fatto nell’ipotesi disciplinata
dall’art.131 bis cod. pen., va rimarcato che il fatto non risulta essere stato
ritenuto dal giudice di merito di minima offensività in quanto, pur avendo
determinato la pena nel minimo edittale, ha negato le attenuanti generiche in

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in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell’offesa), sicché, con

ragione di uno specifico precedente penale a carico dell’imputato. Il Collegio
ritiene, pertanto, che nel caso concreto non sussistano i presupposti per
l’annullamento della decisione impugnata in ragione della sopravvenuta disciplina
dettata dall’art.131 bis cod. pen., posto che la motivazione offerta dal giudice di
merito non contiene indici significativi nel senso della possibile sussunzione del
fatto nell’ipotesi di particolare tenuità (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015,
Pasolini, Rv. 264357).

cui rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27/10/2015

6. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza del ricorso, al

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