Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44136 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44136 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACHAVARIANI LEVANI N. IL 17/02/1987
avverso la sentenza n. 18126/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava a MACHAVARIANI Levani, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto
di tentato furto in abitazione in concorso, commesso il 12 agosto 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che alla sospensione condizionale della pena non era stato subordinato l’accordo fra le parti né il beneficio aveva formato oggetto di accordo o comunque di richiesta dell’imputato senza opposizione del Pubblico Ministero. Dai verbali non emergono accenni al beneficio così che correttamente il giudice
non l’ha considerato nella propria motivazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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