Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44134 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44134 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AREVALO OSCAR ENRIQUE N. IL 24/09/1973
avverso la sentenza n. 839/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

ci=iirntlags
Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Rosalba Cannone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

tratto

ry-

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 19/09/2014, ha

confermato la pronuncia di condanna emessa in data 16/12/2013 dal Giudice per
le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino nei confronti di Arevalo Oscar
Enrique ed altra persona, imputati del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73,
comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per aver illecitamente detenuto a fini

giornaliere.

2. Oscar Enrique Arevalo propone ricorso per cassazione censurando la
sentenza impugnata con unico motivo per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello
si è limitata a ripercorrere l’iter argomentativo già sviluppato dal giudice di primo
grado, omettendo di confutare puntualmente i motivi di gravame. In particolare,
con riguardo alla tesi difensiva per cui il ricorrente non era consapevole che
l’autovettura a bordo della quale viaggiava trasportasse un considerevole carico
di cocaina, i giudici di merito hanno ritenuto non sostenibile che il corriere non
fosse a conoscenza del carico, ma non hanno considerato che il corriere era il
coimputato, che aveva coinvolto l’Arevalo per il viaggio a Milano; nel ricorso si
sostiene l’illogicità dell’affermazione che un terzo inconsapevole avrebbe potuto
diventare d’impaccio, rimarcando che l’inconsapevolezza avrebbe potuto giocare
a favore della buona riuscita del trasporto e che, dal punto di vista logico, le
qualità personali dell’Arevalo e la sua integrazione nel Paese avrebbero dovuto
essere considerati elementi dirimenti per sostenere la verosimiglianza della tesi
difensiva. Il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia accolto alcuna
delle richieste difensive ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen., omettendo
qualsivoglia motivazione o ritenendo irrilevante l’accertamento della reale
esistenza di taluni soggetti, come tale Ramiro o tale Morales, che in altro passo
della decisione viene indicato come utile. Nel ricorso si deduce, altresì, la carenza
di motivazione sotto il profilo del trattamento sanzionatorio in merito alle
richieste dell’appellante di applicazione delle circostanze generiche nella loro
massima estensione e di riduzione della pena nei minimi edittali, giustificate
dalle condizioni di vita e dal comportamento processuale dell’imputato.

2

di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 17.121 dosi medie

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della nuova formulazione
dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla legge 20 febbraio
2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione
sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il

illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente
contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse
parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma
forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli
l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la
motivazione. Il ricorrente, che intenda dedurre la sussistenza di tale
incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di
non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto
processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio
che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata
dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati
invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la
tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n.10951 del
15/03/2006, Casula, Rv.233708).
2.1. E’, inoltre, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice
del gravame di merito non è tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le
deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore
probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali
si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive
ancorchè non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio
censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del
giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile
che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive,

3

giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente

essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità
gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del
convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988;
Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n.34747 del
17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini,
Rv.241907).
2.2. Pienamente applicabile al caso in esame è, poi, il principio in base al
quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è

decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima
sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e
disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli
elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare
questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle
quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e
prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso,
infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale
occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure
con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Sez.6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 2013,
Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio,
Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv.
197250).
2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad
un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado
ma, valutando con argomentazione esente da manifesta illogicità il materiale
istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con i motivi d’impugnazione
contro la sentenza medesima ed ha ribadito che fosse del tutto inverosimile che
l’Arevalo, che si trovava alla guida di un’autovettura che trasportava circa 3 chili
di cocaina, fosse estraneo all’operazione, sia per la delicatezza della fase del
trasporto nell’iter commerciale cui la sostanza era destinata, sia per il rischio che
un soggetto inconsapevole potesse essere d’impaccio o, addirittura, pericoloso in
caso avesse scoperto il traffico e deciso di sporgere denuncia. Il giudice di primo
grado aveva esaminato la ricostruzione della vicenda offerta dai due imputati,
evidenziando l’inverosimiglianza del narrato secondo il quale l’Arevalo si sarebbe

4

ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della

risolto ad abbandonare l’organizzazione di una festa per accompagnare da Torino
a Milano il corriere Aguilar al fine di andare a ritirare con urgenza oggetti di non
particolare valore (prodotti di artigianato nelle cui intercapedini era celata la
droga) per i quali non vi era alcuna fretta. A tale argomentare, che non presenta
alcuna illogicità, si è aggiunta la valutazione di inattendibilità delle versioni
fornite dagli imputati sia in merito alle modalità con le quali era stata ottenuta la
disponibilità dell’autovettura sia in merito alle modalità di ritiro della borsa a
Milano, tra loro insanabilmente contrastanti, analiticamente esaminate anche dal

2.4. Le doglianze mosse nel ricorso, sebbene prospettate sotto il vizio di
motivazione, tendono, a ben vedere, a sottolineare la violazione dei criteri dettati
dall’art.192 cod.proc.pen. in tema di valutazione della prova, ma nella
motivazione sopra succintamente riportata si rinvengono in logica successione i
criteri seguiti dai giudici di merito nella valutazione delle prove acquisite senza
che sia possibile ravvisarvi alcun vizio rilevabile in sede di legittimità.

3.

La censura concernente il trattamento sanzionatorio si connota per

inammissibilità in quanto sembra ignorare le ragioni esplicitate dal giudice di
appello per rigettare analogo motivo di gravame. La Corte territoriale ha, infatti,
fornito spiegazione del ragionamento posto a base del diniego della massima
estensione delle già concesse circostanze attenuanti generiche; né il giudice del
gravame è tenuto ad esaminare espressamente tutti gli argomenti difensivi che,
come detto, possono ritenersi implicitamente rigettati ove incompatibili con le
opposte ragioni valorizzate dal giudice. A ciò deve aggiungersi che la valutazione
degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti
generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in
generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del
giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri
valutativi di cui all’art.133 cod.pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro
escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con
riferimento all’insussistenza dei presupposti per la riduzione del trattamento
sanzionatorio (atteggiamento processuale negatorio, tipo, quantità e qualità
dello stupefacente).

4. Alla dichiarazione di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

5

giudice di appello (pagg.6-7).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 27/10/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA