Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44130 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44130 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOIACONO GIOVANNI N. IL 19/10/1960
avverso la sentenza n. 231/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 6
dicembre 2011 dal Tribunale Trani, Sezione distaccata di Molfetta, appellata da LOIACONO
Giovanni, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 29 novembre
2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e manifestamente
infondato poiché la Corte di merito ha chiaramente affrontato le doglianze proposte
dall’appellante, evidenziando come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato che il prevenuto aveva trasferito parte dei beni sottratti sulla propria auto posteggiata nei
pressi del luogo dove si trovava la vettura presa di mira, con ciò acquisendo un autonomo possesso della refurtiva e consumando il reato lui ascritto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom
1° luglio 2013.

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