Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4413 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4413 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Adrian Petru Nalbariu, nato a Iasi (Romania) il 18/03/1977
avverso la sentenza del 22/11/2013 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La
Corte
d’appello
di
Torino con sentenza del 22/11/2013 ha disposto
1.
non farsi luogo alla consegna di Adrian Petru Nalbariu richiesta dall’autorità
giudiziaria rumena, contestualmente stabilendo l’esecuzione nel nostro territorio
della pena di anni due di reclusione inflitta allo stesso dalla sentenza definitiva
pronunciata in quello Stato per il reato di guida senza patente.
2.

Ha proposto ricorso la difesa di Nalbariu eccependo erronea

applicazione della legge penale e processuale. Si deduce la necessità che venga
disposta la conversione della sanzione comminata al ricorrente dall’autorità
straniera con la misura dell’arresto prevista nel nostro ordinamento per il reato
del quale è stata accertata la responsabilità dell’interessato, traendo da tale
mancanza la nullità della pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 18 lett r) I. 22 aprile 2005 n. 69 prevede che si debba rifiutare la
consegna quando il mandato di arresto risulti emesso nei confronti del cittadino

Data Udienza: 29/01/2014

italiano, o dello straniero radicato nel nostro territorio a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n.227/2010, e la Corte d’appello disponga l’esecuzione
della pena nel nostro territorio, conformemente al diritto interno, circostanza che
comporta l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato accertato in
Italia.
3. Indiscussa, sulla base del contenuto della contestazione difensiva, la
comparabilità del caso oggetto del giudizio dell’autorità rumena con la fattispecie

di cui all’art. 116 comma 15 ultima parte c.d.s., atteso l’accertamento della
consumazione da parte dell’interessato di tre violazioni della stessa specie
nell’arco di un anno e sei mesi, si deve rilevare che per tale reato è prevista nel
nostro ordinamento la sanzione massima di un anno di arresto.
4.

La diversa natura della pena inflitta impone di eseguire la

comparazione tra le sanzioni al fine di determinare quella da eseguire nel nostro
territorio. In argomento, a fronte della mancanza di una specifica disciplina
contenuta nella legge richiamata, non può che valutarsi la particolare finalità del
mandato di arresto europeo esecutivo, che si sostanzia in una procedura
semplificata per il riconoscimento dell’effetto della sentenza straniera,
discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione
alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’U.E. del 13 giugno 2002
(Sez. 6, n. 34587 del 05/07/2013 – dep. 08/08/2013, Sollazzi, Rv. 256132), e
richiamarsi il d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161, che ha attuato nel

nostro

ordinamento la Decisione Quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione Europea.
L’art. 10 comma 6 d. legisl. cit. prevede, nell’ipotesi di incompatibilità
tra durata e la natura della sanzione prevista nei due ordinamenti, che la
Corte d’appello debba provvedere al suo adattamento secondo il criterio che
la pena da eseguire non possa essere minore della sanzione prevista in Italia
per reati simili, mentre la sanzione straniera deve agire come limite massimo
per l’entità, con esclusione della conversione della pena pecuniaria in pena
detentiva.
5. Sulla base di tali principi deve adattarsi la pena comminata con la
sentenza straniera oggetto del mandato di arresto europeo, nell’arresto nella
misura di un anno, che costituisce il limite edittale massimo previsto nel
nostro ordinamento, e non può essere superato, per il principio della
doverosa compatibilità della pena eseguita nel nostro Stato al diritto interno.

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 1046/2014

e

La determinazione, priva di valutazioni di merito per il suo carattere
automatico derivante dai limiti edittali del nostro ordinamento, ben può
essere eseguita nel corso di questo giudizio.
6. In tal senso, in accoglimento del ricorso, relativo esclusivamente a
tale aspetto, deve dichiararsi l’esecutività nel nostro ordinamento della pena
dell’arresto nella misura di un anno.

I.n.69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena da scontare in
Italia, determinando tale pena in anni uno di arresto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n. 69
del 2005.
Così deciso il 29/01/2014.

7. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5

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