Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44129 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44129 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso la ordinanza del 30/06/2015 del Tribunale del riesame di Lecce
nel procedimento contro
Vitali Rosario, nato a Brindisi il 15/12/1966
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce, in
accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato nell’interesse di
Rosario Vitali, avverso l’ordinanza del 10 giugno 2015 del Giudice per le indagini
preliminari presso il medesimo Tribunale di rigetto dell’istanza di revoca o
sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, annullava la predetta

Data Udienza: 22/10/2015

ordinanza con conseguente revoca della misura in atto e rimessione in libertà
dell’indagato.
Al Vitali era stata applicata il 24 marzo 2015 la misura cautelare degli
arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, per
aver sino alla fine di marzo 2012 partecipato ad un’associazione dedita al
narcotraffico, procacciando alla stessa clienti e vendendo per conto di essa a

contesto più episodi di spaccio.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, adito in sede di
appello cautelare, tenuto conto della novella introdotta nell’art. 274 cod. proc.
pen. dalla legge 47/2015, riteneva non sussistenti concrete ed attuali esigenze
cautelari di reiterazione di condotte criminose, considerato che i fatti di reato
contestati al Vitali erano risalenti nel tempo (periodo dal 2011 fino al marzo
2012), che il ruolo assunto dal Vitali all’interno del sodalizio criminoso era stato
marginale, che lo stesso risultava totalmente incensurato e privo anche di
pendenze a carico e che infine aveva documentato lo svolgimento di un’attività
lavorativa. Né era ravvisabile, secondo il Tribunale, il pericolo di inquinamento
probatorio, posto che gli elementi probatori a suo carico erano oramai
ampiamenti cristallizzati nei risultati dell’attività di intercettazione telefonica; né
quello di fuga, non avendo il Vitali assunto alcuna condotta che potesse anche
solo ipotizzare tale pericolo.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, denunciando la violazione di legge e
l’illogicità assoluta della motivazione (art.606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen), in
relazione all’art. 275 cod. proc. pen.
Lamenta l’Ufficio giudiziario ricorrente che il Tribunale, per un’erronea
interpretazione della legge, avrebbe ritenuto il fattore “tempo” di per sé
assorbente ed idoneo ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.
Contrariamente, sostiene, in presenza di delitti compresi fra quelli indicati
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione in ordine al

“tempus

commissi delicti” non è richiesta, operando per tali reati soltanto la “presunzione
di adeguatezza” di cui alla norma citata, che impone di ritenere sussistenti le
esigenze cautelari, salvo prova contraria. Il fattore tempo potrebbe essere
valorizzato solo per la scelta del tipo di misura da applicare, ma non per ritenere
sussistenti le esigenze cautelari, che possono essere escluse solo su fatti specifici
di natura diversa.

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terzi sostanze stupefacenti di varie tipologie, nonché di aver compiuto in tale

Secondo il ricorrente, il Tribunale, recependo passivamente un precedente
di legittimità, avrebbe invece trascurato di considerare, con motivazione
assolutamente illogica, che l’associazione criminale in cui era inserito il
prevenuto aveva svolto la sua attività per un arco di tempo particolarmente
lungo (un anno e tre mesi, benché la data finale della contestazione fosse da
mettere in correlazione alla chiusura delle indagini e fosse legittimo ritenere che

2015 avesse determinato la cessazione dell’operatività della associazione) ed era
caratterizzata da una particolare struttura capillare con zone anche nel nord
d’Italia con plurimi canali di rifornimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen.
stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il
delitto di cui all’art. 74 Dpr 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla
sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
Come ha anche rammentato la Corte costituzionale (sent. 231 del 2011),
secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, in presenza
di un siffatto delitto, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari,
quante volte non consti la prova della loro mancanza (prova di tipo negativo,
dunque, che deve necessariamente proiettarsi su ciascuna delle fattispecie
identificate dall’art. 274 cod. proc. pen.), secondo un modello che si traduce, sul
piano pratico, in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei
provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo la citata
giurisprudenza, infatti, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei
reati considerati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice assolve il
suddetto obbligo dando semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a
vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere
specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l’indagato o la sua difesa
abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la
ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione; la presunzione può
essere superata dallo stesso giudice, se dagli atti risultino, ictu ()culi, elementi
che mettano in evidenza che non sussistono esigenze cautelari (Sez. U, n. 16 del
05/10/1994 – dep. 28/12/1994, Demitry, Rv. 199387).
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solo l’intervento repressivo conseguente all’ordinanza cautelare del 24 marzo

Sulla scia di questo orientamento si era affermato che, in presenza di un
regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all’art. 74
cit., che comportano una deroga all’ordinaria disciplina risultando le esigenze
cautelari presunte, sebbene iuris tantum, non è richiesta la motivazione in ordine
al “tempus commissi dettai”, non essendo necessario che l’ordinanza cautelare
motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del

ricorrano le situazioni sopra descritte (Sez. 2, n. 3322 del 13/05/1997 – dep.
03/07/1997, Letizia, Rv. 208366) e fermo restando che – quanto al criterio di
scelta della misura per i reati non coperti della presunzione assoluta – il tempo
trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in
relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure (Sez. 3, n. 27439 del 01/04/2014 – dep.
24/06/2014, P.M. in proc. Cetrull, Rv. 259723).
Peraltro, facendo leva sulle stesse considerazioni espresse dal Giudice delle
leggi nella citata sentenza in ordine alle caratteristiche di tale fattispecie penale
di cui all’art. 74 Dpr 309/90 (qualificabile come

“fattispecie, per così dire,

“aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non
anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e
situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale,
forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente
strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare come nel caso oggetto del giudizio a quo – operante in un’area limitata e con i
più modesti e semplici mezzi”), si è andato sviluppando un diverso e più recente
indirizzo – che questo Collegio condivide – che esige che la sussistenza delle
esigenze cautelari debba essere desunta – rispetto a condotte esecutive risalenti
nel tempo – da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in
quanto per tale fattispecie associativa risulterebbe inapplicabile la regola di
esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale
stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso
individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 – dep.
17/12/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015 – dep.
24/06/2015, Flora, Rv. 263871).
Nel caso di specie quindi i Giudici a quibus, a fronte di specifica deduzione
difensiva, correttamente si sono fatti carico di svolgere tale specifica analisi.

3. Anche il motivo concernente i vizi della motivazione non è fondato.

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reato, così come richiesto dall’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., salvo

La motivazione posta a fondamento dell’ordinanza impugnata non risulta
infatti vulnerata dai vizi denunciati.
L’ordinanza impugnata ha valorizzato non solo la circostanza della
circoscritta e risalente nel tempo attività contestata alla associazione in esame
(tutta racchiusa in un arco temporale del 2001 e fino al marzo 2012) e del ruolo
“marginale” assunto all’interno di essa dal Vitali, ma anche positivi elementi

di reiterazione.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta
affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del
ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da
questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen. denunciato in ricorso.
Le censure dell’Ufficio giudiziario ricorrente sembrano piuttosto sollecitare
questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, nella prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata)
valutazione delle risultanze processuali. Va ricordato al riguardo che, in caso di
ricorso per cassazione avverso un provvedimento in tema di misure cautelari
personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla
sussistenza delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano
nella previsione di cui all’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., se
cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula,
quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno
delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici
di merito.
Quanto al richiamo da parte del ricorrente di elementi, a suo dire, non
valutati dal Tribunale, la censura è del tutto generica, non avendo il ricorrente
allegato copia degli atti. Il travisamento del fatto in tanto può essere oggetto
dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorso, che deduca tale vizio
richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze (tra le tante, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013
– dep. 19/06/2013, Natale ed altri, Rv. 256723).

4. Per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.

5

riferiti alla personalità di quest’ultimo per escludere il pericolo attuale e concreto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 22/10/2015.

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