Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44129 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44129 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAMATO EZIO N. IL 20/09/1974
avverso la sentenza n. 1514/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Bramato Ezio ricorre avverso la sentenza 28.1.11 della Corte di appello di Lecce che ha confermato
quella in data 15.4.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato continuato di
percosse e lesioni aggravate, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena —
condizionalmente sospesa — di mesi dieci di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello riproposto le
argomentazioni del tribunale, senza considerare la censura relativa alla insussistenza del reato per
difetto dell’elemento psicologico, essendo l’imputato soggetto audioleso che aveva percepito la
situazione contingente in termini di maggiore gravità del reale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei non era decorso al
momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (essendo il reato stato commesso 1’1.8.04
ed essendo la sentenza di appello stata pronunciata il 28.1.11), mentre la doglianza formulata con il
secondo motivo, oltre ad essere generica, è manifestamente infondata (con conseguente irrilevanza
del decorso, alla data odierna, del termine prescrizionale), atteso che la Corte salentina ha
congruamente evidenziato come la responsabilità del Bramato riposi sulle dichiarazioni della p.o.
Leone Daniele, corroborate dagli esiti della certificazione medica attestante il trauma facciale
riportato a seguito dell’aggressione subita ad opera dell’odierno ricorrente, come confermata anche
dai testi Sprò Fabio e De Giorgi Luca.
Lo stesso Bramato, peraltro — hanno sottolineato i giudici di appello — aveva finito con l’ammettere
di aver colpito il Leone, temendo l’atteggiamento aggressivo di questi e dei suoi amici, laddove
invece nessun elemento era stato offerto alla valutazione dei giudici per poter ritenere che la p.o.
avesse mai assunto un atteggiamento aggressivo o solo minaccioso nei confronti dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, l’intervenuta prescrizione del reato e, con il secondo,

€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, I luglio 2013

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