Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44122 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44122 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
GUGLIELMI Francesco, nato a Trani il 21/03/1976,
avverso la sentenza del 04/02/2015 del Tribunale di Rimini;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Con atto d’impugnazione personale Francesco Guglielmi propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, con cui -su sua richiesta,
concordata con il pubblico ministero- gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
L.S., la pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per l’ascritto reato (art. 47
ter, comma 8, O.P. in rel. art. 385, comma 3, c.p.) di evasione dal regime esecutivo
penale della detenzione domiciliare (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua
abitazione per recarsi in una sala giochi ove era sorpreso dalla p.g.).
Con il ricorso si deducono violazioni di legge e mancanza di motivazione in punto
di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in favore del
ricorrente e, in subordine, di omessa esclusione della contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile per assoluta indeducibilità e palese infondatezza delle
prospettate censure.
Data Udienza: 15/10/2015
Da un lato il ricorso non si perita di indicare le specifiche ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato (da lui
determinata in accordo con il p.m.), tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni
questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto disattendere
tale richiesta e pervenire ad una sentenza di proscioglimento di cui difettano le
condizioni (alla luce delle evenienze evocate dal giudice nella sentenza impugnata).
Da un altro lato il ricorso è, quanto alla mancata esclusione dell’incidenza
verificata dal giudice di merito con riguardo al controllo di congruità della pena), affatto
distonico rispetto ad una richiesta di patteggiamento della pena del Guglielmi che, in
accordo con il p.m., ha definito il computo della pena fedelmente riportato nella
sentenza, che -come detto- ne ha motivatamente evidenziato la congruità, l’eventuale
esclusione della recidiva essendo rimasta del tutto estranea all’accordo sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ottobre 2015
sanzionatoria della recidiva qualificata ex art. 99 comma 4 c.p. (scrupolosamente