Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44122 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44122 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LULLO GIUSEPPE N. IL 23/02/1989
CASSATELLA DAVIDE N. IL 02/06/1993
avverso la sentenza n. 18/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 01/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava
a LULLO Giuseppe e CASSATELLA Davide, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato furto aggravato in abitazione in
concorso, commesso il 6 gennaio 2012.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo diffuso e completo riferimento al contenuto
degli atti delle indagini preliminari ed in particolare alle circostanze dell’avvenuto arresto in flagranza.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1° luglio 2013.