Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44121 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44121 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTINGELLI ANTONIO N. IL 23/06/1955
avverso la sentenza n. 4166/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

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Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Teramo applicava a MONTINGELLI Antonio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in ordine a più delitti di furto pluriaggravato e di utilizzo indebito di carta
bancomat, commessi fino al 16 aprile 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta la modifica dell’accordo a verbale su indicazione del giudice e deduce violazione di legge sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che, come risulta dal relativo verbale, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, anche in tema di
misura della pena, irrilevante essendo che le stesse parti l’abbiano in concreto modificato su indicazioni del giudice stesso laddove poi si era formato un consenso valido sulla misura finale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.500,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il l° luglio 2013.

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