Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44117 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44117 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MARKU Rodin, nato in Albania il 01/03/1976,
avverso la sentenza del 27/03/2015 del Tribunale di Lecco;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Per mezzo del difensore l’imputato cittadino albanese Rodin Marku impugna per
cassazione la sentenza del Tribunale di Lecco, con cui -su sua richiesta assentita dal
pubblico ministero- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione e concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva, la pena di undici mesi di reclusione per i reati di resistenza,
lesioni volontarie a p.u. e false indicazioni sulle proprie generalità (aggressione nei
confronti di un carabiniere, che nell’esercizio delle funzioni procedeva a rituali controlli
identificativi nei suoi confronti).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze.
L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati probatori

Data Udienza: 15/10/2015

escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ottobre 2015
Il Presidente ster(sore
Giacom aoloni

P. Q. M.

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