Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44117 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44117 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NORA ALEX CESARE GIUSEPPE N. IL 01/02/1969
avverso la sentenza n. 1386/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

N FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 11 novembre 2008 dal locale Tribunale, appellata da NORA Alex Cesare Giuseppe, dichiarato
responsabile del delitto di furto in abitazione, commesso il 12 luglio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come le precedenti condanne non avevano
avuto effetto dissuasivo sul prevenuto che ha continuato a delinquere manifestando come fosse
radicato in lui un tal comportamento antisociale, con ciò valutando elementi rilevanti ex art. 133
c.p. validamente utilizzabili ex art. 99 c.p. ed in concreto utilizzati laddove la sentenza ha rilevato come non fossero fondate le ulteriori domande dell’appellante in tema di trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il l° uglio 2013.

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