Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44116 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44116 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RACCUIA FABIO N. IL 29/04/1985
avverso la sentenza n. 1596/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 23 febbraio 2012 dal locale Tribunale, appellata da RACCUIA Fabio, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione sulla richiesta
dell’appello di applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente rilevato
l’inconferenza della confessione dell’imputato arrestato in flagranza e l’inesistenza di ulteriori
situazioni valutabili ex artt. 133 e 62-bis C.P., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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