Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44115 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44115 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAKIJA SOUKRI N. IL 03/11/1947
avverso l’ordinanza n. 373/2012 TRIBUNALE di URBINO, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
BAKIJA Skulcri ricorre per cassazione evidenziandone l’abnormità avverso l’ordinanza dibattimentale emessa il 18 dicembre 2012 dal Tribunale di Urbino con cui era stata rigettata
l’eccezione di nullità della citazione per mancata traduzione in lingua a lui nota dell’avviso di
conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p.
Rileva che il provvedimento sarebbe abnorme per le intrinseche caratteristiche motivazionali oltre che erroneo nel merito.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto avente per oggetto un provvedimento
non autonomamente impugnabile, ma solo unitamente alla sentenza di merito.
Né può definirsi abnorme in quanto emesso nell’esercizio del potere di controllo della regolarità
della costituzione delle parti, alla categoria dell’abnormità essendo estranea ogni valutazione sulla motivazione (Rv. 192295).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in
a il 10 luglio 2013.

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