Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44113 del 15/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44113 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANDITA DAVIDE N. IL 28/12/1990
avverso la sentenza n. 2380/2015 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta a al Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 15/10/2015

RG 28015/2015

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Candita Davide
con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per
violazione legge sugli stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost (Sez. 4,
sent 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dich ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe a rocessuali e della somma di 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro %
I ottobre 2015
L’ e
il presi ente,

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA