Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44112 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44112 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
1. SAU Florin, nato a Vrani Jud-Caras Severin (Romania) il 16/04/1976,
2. DRAGAN Petrica Nicolae, nato a Varadia Jud-Caras Severin (Romania) il 28/03/1975,
avverso la sentenza del 28/01/2015 del Tribunale di Imperia;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
I due cittadini rumeni Florin Sau e Petrica Nicolae Dragan impugnano per
cassazione la sentenza del Tribunale di Imperia, con cui -su loro richieste assentite dal
pubblico ministero- sono state applicate, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., unificati ex art. 81
co. 2 c.p. i reati di rispettiva attribuzione e concesse ad entrambi le attenuanti generiche
stimate equivalenti alla recidiva, al Sau la pena di un anno e tre mesi di reclusione e al
Dragan la pena di un anno di reclusione per i reati di concorso in resistenza, lesioni
volontarie plurime a pubblico ufficiale e porto illegale di strumenti atti ad offendere e,
per il solo Sau, di guida di autoveicolo pur non essendo munito di patente (repentine
manovre pericolose alla guida di autovettura in loro possesso per sottrarsi a un rituale
controllo di p.g. e successiva aggressione fisica nei confronti di due carabinieri, ai quali
provocavano lesioni personali).
Con entrambi i ricorsi si deducono violazione di legge e difetto di motivazione con
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato e alla mancata verifica della loro

Data Udienza: 15/10/2015

corretta qualificazione nonché alla omessa analisi del delinearsi di eventuali cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dei due imputati.
Tutti e due i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze.
I due atti impugnatori, infatti, non chiariscono in nessun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare

dagli stessi imputati e idonee ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei due
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della
somma, stimata equa, di euro 1.500 (millecinquecento) pro capite in favore della cassa
delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 15 ottobre 2015

una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di richieste di pena provenienti

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