Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44111 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44111 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO CARLO N. IL 31/05/1950
avverso la sentenza n. 2501/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FROSINONE, del 05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 15/10/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 15 ottobre 2015
Il onsigli re est.

La difesa di Napoletano Carlo propone ricorso avverso la sentenza del 05/12/2014 con la quale il
Gup del Tribunale di Frosinone ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione
all’imputazione di cui agli artt. 314, 323 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della
pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, risultando limitato l’obbligo
di analisi rimesso al giudice, in caso di applicazione di pena concordata, alla verifica di legittimità
della sanzione, senza alcun potere di determinazione autonoma sul punto. Così nel contempo,
poiché è mancante una valutazione discrezionale al riguardo, circostanza che esclude che il
giudicante sia tenuto ad una specifica motivazione sulla quantificazione della pena.

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