Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44111 del 01/07/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 44111 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
sul ricorso proposto da:
GOLETTI MAURO N. IL 08/07/1962
avverso la sentenza n. 576/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CHIAVARI, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 01/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Chiavari applicava a GOLETTI Mauro, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto semplice, commesso il 17 luglio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. risultante dal capo di imputazione.
È poi stato trasmesso alla Corte il verbale di remissione, da parte della p.I. CREMISIO Paola,
delle querela, regolarmente accettata dal prevenuto.
La remissione della querela determina l’estinzione del reato ascritto al GOLETTI, che la Corte
ben può dichiarare anche in questa sede, con carico di spese al querelato
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di
querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato GOLETTI Mauro.
Così deciso in Roma 1° luglio 2013.