Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44110 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44110 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONFORTE ANTONIA N. IL 24/01/1983
avverso la sentenza n. 9/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 8 aprile 2010 dal Giudice di pace di Francavilla Fontana, appellata da BUONFORTE Antonia, dichiarata responsabile dei delitti di minacce e ingiurie, commessi il 23 agosto
2003.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per l’erronea esclusione della prescrizione dei reati a causa di erroneo calcolo da parte del Tribunale delle sospensioni
della prescrizione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha correttamente individuato il termine di prescrizione per una data successiva a
quella della pronuncia della sentenza in grado di appello, con un corretto computo dei termini e
soprattutto dei periodi di sospensione, così che la prescrizione ordinariamente scadente il 23 febbraio 2011, sarebbe potuta intervenire solo in data 23 aprile 2014 come correttamente calcolato
da questa Corte per l’incidenza di anni tre, mesi uno e giorni ventotto per sospensioni derivanti
da otto rinvii per diverse cause.
La scadenza del termine di prescrizione in data successiva a quella della pronuncia della sentenza del grado di appello, non produce alcun effetto estintivo del reato poiché l’inammissibilità del
ricorso impedisce la regolare formazione di un rapporto di impugnazione e l’operatività della
causa di estinzione in questa fase.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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