Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44109 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44109 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIURASTANTE ROBERTO N. IL 24/03/1965
avverso l’ordinanza n. 5289/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato
l’inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza definitiva emessa a carico di GIURASTANTE Roberto in data 4 febbraio 2009 dal Tribunale di Trieste per il delitto di diffamazione.
Propone ricorso per cassazione il condannato deducendo violazione di legge per non aver rilevato la Corte d’appello il difetto di giurisdizione dell’A.G. di Trieste.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché si
tratta di questione esclusa dal novero dei motivi di revisione e che sarebbe stata proponibile al
giudice del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA