Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44107 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44107 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA FRANCO N. IL 18/01/1947
avverso la sentenza n. 7620/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 16 giugno 2012 dal locale Tribunale, appellata, fra l’altro, da ANNUNZIATA Franco, dichiarato responsabile dei delitti di falso in documenti validi per l’espatrio e in patente di guida,
accertati il 15 giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la gravità dei fatti commessi da persone aduse alla falsificazione documentale per la quale
erano in possesso di adeguata attrezzatura nonché il precedente penale specifico e recente, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versa-nto di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Re a il l° luglio 2013.

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