Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44105 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44105 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUJA LUAN N. IL 19/12/1980
SHIMA QAMIL N. IL 26/02/1980
PELLUMBI HETEM N. IL 08/02/1980
avverso la sentenza n. 1904/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;
Data Udienza: 01/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, quale giudice del rinvio dalla cassazione, ridotta la pena per l’esclusione dell’aggravante ex art. 61 n. 11 bis c.p., ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data 30 aprile 2009 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, appellata da PUJA Luan, SHIMA Qamil e PELLUMBI Hetem, dichiarati responsabili dei delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di armi comuni e alterate, commessi il 23
giugno 2008.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo il PUJA vizio di motivazione
sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sull’entità della pena ridotta in misura
minima a seguito dell’esclusione dell’aggravante ex art. 61 n. 11 bis c.p., doglianza quest’ultima
al centro del ricorso presentato dall’avv. Benini per SHIMA e PELLUMBI, ulteriormente ribadita nel secondo ricorso presentato per PELLUMBI dall’avv. Cristofori.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili perché risolventisi in censure su valutazioni
di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la
motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere, con riguardo
all’entità complessiva della pena residua, adeguatamente richiamato la gravità del fatto emergente da tutte le sentenze dei giudici del merito, e, quanto al PUJA, i plurimi precedenti penali, indice di personalità adusa alla violazione della norma penale, ed il suo comportamento nella vicenda, di materiale sparatore con l’utilizzo di arma dotata di silenziatore appositamente portata per
quell’aggressione, elementi tutti sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#per ognur£.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna it ricorrentc,X1 pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.