Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44104 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44104 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDINI IVAN N. IL 17/01/1975
avverso la sentenza n. 4 -2081201A CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 11 maggio 2011 dal locale Tribunale, appellata da NARDINI Ivan, dichiarato responsabile
dei reati di tentato furto pluriaggravato e detenzione di arnesi atti allo scasso, commessi il 10
maggio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la mancata applicazione delle attenuanti
generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, laddove il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti
generiche sulla base dei soli precedenti penali. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello
ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti
penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai
fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale correttamente è stato ritenuto ininfluente un atteggiamento processuale remissivo in occasione di arresto in flagranza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom il 1° luglio 2013.

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