Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44102 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44102 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZITOUNI MOURAD N. IL 05/11/1984
avverso la sentenza n. 5185/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 31 luglio 2009 dal locale Tribunale, appellata da ZITOUNI Mourad, dichiarato responsabile
del delitto di furto aggravato, commesso il 31 luglio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche e sulla negata sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il precedente penale e il comportamento dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti
(Rv. 182615) ex artt. 133, 62-bis, 69 e 163 C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti e dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole di futura astensione dal commettere reati, generica essendo a tal fine
l’indicazione relativa alla recente formazione di una famiglia da parte del prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 1° luglio 2013.

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