Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44100 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44100 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSTARO DANIEL N. IL 10/05/1980
9A3 3
avverso la sentenza n. 1199/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 6 giugno 2011 dal locale Tribunale, appellata da MUSTARO Daniel, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso il 4 giugno 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per non aver considerato ammissibili la Corte di merito i motivi aggiunti nonostante avessero trattato questioni implicite nei motivi principali; vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come si presentassero del tutto nuovi i motivi aggiunti concernenti il ricorrere di un’attenuante a fronte di un appello principale che aveva unicamente evidenziato un inesistente errore nella determinazione concreta della pena con riferimento
al tentativo.
Peraltro la Corte di merito ha ugualmente affrontato la questione circa il ricorrere dell’attenuante
escludendola con motivazione del tutto congrua, laddove aveva evidenziato come non potesse
considerarsi di speciale tenuità il danno rappresentato dalla perdita di ben due biciclette, in considerazione dei costi attuali di quei veicoli, non avendo superato il ricorrente nel processo di merito il livello della mera affermazione di un valore infimo, la cui dimostrazione spettava a lui che
invocava l’attenuante.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso inRom
1° luglio 2013.

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