Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 441 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 441 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 967/2012 GIP TRIBUNALE di SPOLETO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Zanetti Antonio propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del gip del tribunale di
Spoleto che ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’archiviazione formulata dalla procura
della Repubblica.
Il ricorso4 inammissibile.
Appare, infatti, correttamente esercitato il potere del gip di verifica dei presupposti per
escludere la necessità di investigazioni suppletive.
Inoltre è stato peraltro costantemente affermato che l’opposizione alla richiesta di
archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l’indicazione degli ulteriori mezzi di
prova ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si
risolva nella proposizione di temi d’indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non
pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora,
quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e
concretezza (Sez. 4, Sentenza n. 17597 del 20/01/2004 Rv. 228176).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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