Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44099 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44099 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAOU ISSAM N. IL 04/10/1985
avverso la sentenza n. 12641201/CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 8 aprile 2011 dal locale Tribunale, appellata, fra gli altri, da LAOU Issam, dichiarato responsabile del delitto di rissa aggravata, commesso il 12 settembre 2010.
Propone ricorso per cassazione, supportato da successiva memoria, l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto congrua in raffronto alla gravità dei fatti la pena
inflitta (è evidente il refuso grafico nell’utilizzo dell’aggettivo sproporzionata per il contesto in
cui si inserisce, e al più potrebbe essere inteso come sproporzionata in negativo) ed ostativa al
riconoscimento delle attenuanti generiche la condanna dell’imputato per rapina e lesioni, delitti
consumati in immediata successione rispetto a quello per cui si procede, indice di personalità incline alla violazione della legge penale ed all’uso della violenza, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., nonché per le connotazioni
di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

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