Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44098 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44098 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANESCU MARICEL N. IL 12/08/1988
avverso la sentenza n. 1117/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 0/907/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 15 dicembre 2011 dal locale Tribunale, appellata, fra l’altro, da STANESCU Maricel, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 14 dicembre 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con argomenti ribaditi da apposita memoria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’attenuante ex
art. 61, n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come il danno valutabile non fosse di particolare tenuità facendo riferimento a corretti principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui il
danno non potrebbe mai essere ritenuto corrispondente al solo denaro contenuto nella cassa (di
per sé non infimo), ma va commisurato, oltre che al valore degli oggetti in sé sottratti, anche al
complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come
conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. Al danno rappresentato dalla sottrazione
del denaro e della cassa, va dunque aggiunto quelli derivanti dall’asportazione violenta della cassa, da parametrare ai costi materiali e di tempo per il necessario ripristino, che si sovrappone al
valore «economico intrinseco» delle cose sottratte e non può essere presunto, ex se, di speciale
tenuità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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