Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44095 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44095 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDO EDUARDO N. IL .13/02/1969 parte offesa nel
procedimento
c/
LEONARDO PAOLA
avverso l’ordinanza n. 12480/2012 GIUDICE DI PACE di GENOVA,
del 08/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Leonardo Eduardo, parte offesa nel procedimento a carico di Leonardo Paola per il reato di
diffamazione, ricorre personalmente avverso il decreto di archiviazione emesso in data 8.9.12 dal
Giudice di pace di Genova, deducendo, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere il giudice omesso di motivare il
decreto di archiviazione.

personalmente dalla parte offesa la quale, invece, non ha diritto di proporre personalmente il ricorso
per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo (Sez.un., 16
dicembre 1998, n. 24; Sez.VI, 5 febbraio 2010, n.7956), che sia stato nominato mediante
dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con
raccomandata (Sez.un., 27 settembre 2007, n.47473).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 1 luglio 2013

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto

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