Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44093 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44093 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATTER MARY N. IL 01/07/1977
MINGUZZI ROSSANO N. IL 25/05/1976
avverso la sentenza n. 1955/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

A

Minguzzi Rossano e Catter Mary ricorrono avverso la sentenza 21.11.12, emessa dal Tribunale di
Verona ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto aggravato
in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi otto di
reclusione ed € 300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p. né valutato la congruità della pena alla luce dei criteri indicati
nell’art.133 c.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, I luglio 2013

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice esaminato la sussistenza di eventuali cause di

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