Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44092 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44092 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCATURRO GAETANO N. IL 10/09/1969
NEGRI ORTENZIO N. IL 07/08/1972
avverso la sentenza n. 2830/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Salerno applicava, fra l’altro, a SCATURRO Gaetano
e NEGRI Ortenzio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 9 novembre 2012.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione di
legge per l’erronea qualificazione del reato come consumato e non come tentato.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati in quanto in tema di patteggiamento la correttezza della qualificazione giuridica del fatto può esser valutata solo in relazione al
fatto quale esplicitato nella narrativa del capo di imputazione, e in tali termini del tutto corretta
appare una valutazione di avvenuta consumazione del reato, mentre all’imputato che abbia patteggiato la pena è precluso porre in discussione i termini fattuali dell’imputazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

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