Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44088 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44088 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FICHERA MARIA ANNA N. IL 05/05/1940
avverso la sentenza n. 1470/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Fichera Maria Anna ricorre avverso la sentenza 7.11.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 28.11.11 del locale g.i.p. con la quale è stata condannata, per il reato di
bancarotta fraudolenta, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, deducendo violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essersi la Corte di merito limitata ad operare un mero
rinvio alle motivazioni del primo giudice, senza farsi carico di argomentare sui motivi di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia un
quanto manifestamente infondato, atteso che, vedendo i motivi di appello unicamente sulla mancata
concessione delle attenuanti generiche, le stesse legittimamente sono state negate dalla Corte
genovese in considerazione, tra l’altro, dei numerosi precedenti penali della Fichera, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza
che peraltro la ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti elementi di segno favorevole non
considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
impugnazione.