Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44087 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44087 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERRO ENRICO N. IL 27/09/1962
avverso la sentenza n. 932/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
t Go
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Pierro
fu ritenuto responsabile del furto aggravato di una macchina agricola;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto a firma del proprio difensore, avv. Giovanni Bianco, denunciando violazione di
legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in

successiva all’arresto e dei precedenti penali molto risalenti nel tempo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di
bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla
discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni
della logica. Nel caso di specie la Corte d’appello non ha mancato di motivare la
propria decisione, facendo riferimento alla negativa personalità del prevenuto,
quale emerge dai plurimi precedenti penali anche specifici. Siffatta linea
argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle
ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti
gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli
elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

W
95-551-441
IN CANCELLERIA
2 8 OTT 2013

considerazione della ammissione degli addebiti in sede di convalida, della condotta

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