Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44085 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44085 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FERDINANDO N. IL 27/04/1973
avverso la sentenza n. 9288/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Bevilacqua Ferdinando ricorre avverso la sentenza 19.10.11 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 10.3.11 del Tribunale di S.M. Capua Vetere-sezione distaccata di
Marcianise con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 300,00 di multa,
per i reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti oggetto
del giudizio, con riferimento all’ammissione della responsabilità da parte dell’imputato e alla
mancanza di resistenza opposta alla p.g. operante, contrariamente a quanto riportato
nell’imputazione ex art.337 c.p., e conseguente eccessiva determinazione della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno
precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, mentre, con riferimento al trattamento
sanzionatorio, legittimamente i giudici di appello hanno negato le attenuanti generiche con il
giudizio di prevalenza in considerazione della pluralità delle condotte criminose e dei precedenti
penali, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui
all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle.itmmende.
Roma, 1 luglio 2013

DEPOSITATA]
IN CANCELLERIA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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