Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44084 del 01/07/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44084 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 865/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a
A.A. per il delitto di tentato furto in abitazione, la pena concordata con
la pubblica accusa nella misura di sette mesi e 15 giorni di reclusione, più C 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

giudice di secondo grado;
– che con atto del 13 giugno 2013, recante motivi nuovi, ai sensi degli articoli 610 e 611
cod. proc. pen., il difensore dell’imputato, avv. Furio Faranda, denuncia vizio di
motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 88 cod. pen. e 129 cod.
proc. pen., poiché il giudice avrebbe dovuto disattendere l’accordo in considerazione delle
dichiarazioni rese dall’imputato all’udienza del 28 settembre 2012, di essere stato ubriaco
fradicio, tanto da accingersi a dormire in quella casa appoggiato alla porta; il difensore
denuncia altresì vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata
concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 4 cod. pen. ed alle attenuanti
generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sprovvisto dei motivi, in violazione
della previsione dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., secondo cui è onere del ricorrente
“enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”;
– che non soccorrono allo scopo i motivi dedotti con la memoria del 13 giugno 2013,
poiché dall’inammissibilità per genericità del ricorso principale deriva inevitabilmente la
inammissibilità anche dei motivi nuovi depositati il 13 giugno 2013, a firma dell’avvocato
Furio Faranda. È costante la giurisprudenza di questa Corte, per discostarsi dalla quale
non sussistono ragioni, secondo cui: “Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello
del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione di impugnazione
e della presentazione dei motivi con la conseguenza che l’impugnazione deve considerarsi
unitaria e che l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 c.p.p.,
lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se
successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p.,
comma 4, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti”

2

(Sez. 6, n. 8596 del

l’imputato, con atto privo di motivi, chiedendo che il procedimento fosse rimesso al

21/12/2000, Rappo, Rv. 219087; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv.
242129);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616
c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di
colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro millecinquecento;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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