Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44082 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44082 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATINI TITO N. IL 04/01/1952
avverso la sentenza n. 26/2011 TRIBUNALE di PESARO, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Sabatini Tito ricorre avverso la sentenza 27.6.12 del Tribunale di Pesaro che ha confermato quella
in data 15.6.11 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di percosse ed
ingiurie, alla pena di C 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice

equivalenti alla contestata recidiva, non avendo considerato la risalenza dei precedenti che avrebbe
dovuto condurre alla esclusione della recidiva, non rappresentando il nuovo episodio criminoso,
posto in essere oltre dieci anni dopo il precedente, un indice di maggiore pericolosità dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
oltre che per la genericità della doglianza relativa alle attenuanti generiche, del tutto legittimamente
essendo queste state negate dal giudice di appello con l’ invocato criterio della prevalenza, in
ragione dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, denotanti aggressività del Sabatini nei
confronti della medesima parte lesa , trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove la richiesta di escludere la recidiva non
risulta aver formato oggetto di specifica doglianza in sede di appello.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

esaurientemente motivato le ragioni che lo avevano indotto a ritenere le attenuanti generiche solo

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