Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44081 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44081 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIDOR MIHAI CATALIN N. IL 20/11/1982
avverso la sentenza n. 4854/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Sidor Mihai Catalin, per i reati di indebito possesso di una serie di carte
di credito, di alterazione e di possesso di un passaporto rilasciato dalle autorità del
Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la pena concordata con la

con il riconoscimento delle attenuanti generiche, applicate sul reato più grave di
indebito possesso delle carte di credito;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla
cornice giuridica nella quale è stato inquadrato il fatto e dunque in ordine al
controllo sulla corretta qualificazione del fatto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste)
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione
concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra
le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
– che peraltro deve riconoscersi la correttezza del controllo operato dal giudice del
patteggiamento, controllo che in questa sede deve essere valutato in rapporto allo
stato degli atti del procedimento al momento dell’accordo tra le parti come
risultante dalla stessa sentenza impugnata. In sede di legittimità la verifica
dell’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444 comma 2 c.p.p. avviene
esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della
sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, non potendo certo spingersi la Corte ad

pubblica accusa nella misura di anni uno e mesi 10 di reclusione più € 280 di multa,

esaminare gli atti del procedimento o i documenti estranei ad esso e la censura
proposta dal ricorrente, sul punto, non offre alcun elemento critico, attesa la sua
assoluta genericità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

DTATA

importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

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