Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44080 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44080 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRTO PIETRO N. IL 21/09/1974
avverso la sentenza n. 3201/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 01/07/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado, Mirto
Pietro fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di un computer portatile
e di attrezzature edile, con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità,
ritenuta equivalente rispetto all’aggravante dell’uso di violenza sulle cose ed alla
recidiva;
sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal giudice di primo
grado “per adeguare la pena al fatto”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto a firma del proprio difensore, avv. Andrea Guido, denunciando carenza ed
illogicità della motivazione, con riferimento all’esclusione delle circostanze
attenuanti generiche, poiché da un lato non ha rilevato gli elementi che avrebbero
dovuto indurre il primo giudice ad escludere le circostanze e dall’altra non ha
valutato se in atti vi fossero elementi tali da consentirne comunque la concessione,
così integrando la motivazione del primo giudice;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di
bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla
discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni
della logica. Nel caso di specie la Corte d’appello ha motivato implicitamente, ma
chiaramente, sugli elementi prevalenti tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., a
proposito del giudizio di equivalenza dell’attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità, rispetto all’aggravante ed alla recidiva, richiamando le modalità del
fatto (il computer è stato sottratto previa effrazione alla finestra del magazzino ove
era custodito) ed i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell’imputato (uno
dei quali per rapina). Tale motivazione è in grado di suffragare anche il diniego
delle attenuanti generiche, poichè non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi
di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
– che la decisione, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, escludeva la
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore
ammende.