Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44079 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44079 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHU MEIYNG N. IL 18/08/1965
avverso la sentenza n. 1971/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 01/07/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la
quale Zhu Meiying era ritenuta responsabile del reato di introduzione nel
territorio dello stato di oltre 10.000 borse e circa 2000 portafogli con marchio
contraffatto;
atto redatto personalmente, denunciando violazione di legge penale, con
riferimento agli articoli 473 474 cod. pen., poiché per le caratteristiche dei
prodotti doveva escludersi la contraffazione dei marchi, in considerazione delle
palesi differenze dei leoni, della qualità dei materiali utilizzati, dell’assenza di
targhette interne, dei prezzi irrisori e circuiti commerciali (la strada) ai quali
erano destinati gli articoli; parimenti andava escluso l’elemento psicologico del
reato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto correttamente la Corte
territoriale richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
va esclusa la rilevanza del falso grossolano, considerato che l’art. 474 cod. pen.
tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente,
ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni
distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui
configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le
condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano
tratti in inganno (Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv.
252974; Sez. 5, n. 11240 del 14/02/2008, Ady, Rv. 239478);
– che anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato la sentenza è
motivata in maniera congrua e logica con riferimento alle modalità di stivaggio,
poiché osserva che la merce contraffatta era contenuta in scatoloni
accuratamente nascosti nel container dietro altri contenenti merce regolare,
nell’evidente tentativo di sottrarli ad un sommario controllo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla