Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44078 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44078 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORCHIO GIANLUCA N. IL 21/09/1987
avverso la sentenza n. 2467/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la quale
Morchio Gianluca era ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di un
ciclomotore, furto con destrezza di una borsa, lesioni personali, resistenza un
pubblico ufficiale nonché guida senza patente, con il riconoscimento dell’attenuante
del risarcimento del danno patrimoniale e delle attenuanti generiche, ritenute

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando violazione di legge penale, per la mancata
esclusione dell’applicazione della recidiva, considerato che i precedenti contestati
risalgono al 2005 e furono la conseguenza del grave stato di tossicodipendenza
dell’imputato, oggi superato e che il successivo fatto del 2012 è stato un episodio
isolato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– – che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto in
esso affermato, la Corte territoriale ha offerto specifica (ed anche valida)
motivazione a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di esclusione della
recidiva, in ossequio alla giurisprudenza richiamata (Sez.

U,

n. 5859 del

27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), osservando, in particolare,
che “i precedenti penali dell’imputato sono numerosi, gravi relativi in prevalenza
reati contro il patrimonio, i più recenti dei quali commessi nel 2007 non è 2005, in
particolare si evidenziano le molteplici rapine” e che “i fatti oggetto del presente
procedimento costituiscono allarmante ricaduta in analoghi reati”,

per cui non

appariva possibile addivenire alla suddetta esclusione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

DEPOSITA-FAI

equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva;

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