Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44075 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44075 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMENDOLA GENNARO N. IL 21/06/1966
avverso la sentenza n. 286/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
08/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a
Amendola Gennaro, per il reato di furto aggravato di quattro pacchi contenenti ciascuno
40 astucci di gomme masticanti, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di mesi quattro di reclusione, più euro 400 di multa, previo riconoscimento delle

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto del
difensore avv. Gandolfo Geraci, chiedendo riconoscersi le ulteriori attenuanti del danno di
lieve entità e del risarcimento del danno;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica
risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637;
Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
– che nell’impugnata sentenza si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della
pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere
ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio
1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693,

attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva;

Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass.
I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre
2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616
c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di

equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi

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