Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44074 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44074 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAMPIANO SANTO DANIELE N. IL 02/09/1976
avverso la sentenza n. 4353/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
ANI”;.L6
era ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di
Piampiano Santo
quattro scatole di cioccolatini all’interno di un supermercato, con il riconoscimento
delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno speciale tenuità, ritenute
prevalenti sulle aggravanti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

con il quale si contesta la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per genericità, atteso il carattere
meramente assertivo delle deduzioni difensive, che si traduce in genericità del
motivo, poiché non si confronta con le motivazione della sentenza di appello,
venendo meno in radice la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849);
– che in particolare la pena di due mesi di reclusione e € 50 di multa è prossima al
minimo teorico, considerate le due riduzioni per le attenuanti e quella per il rito
abbreviato, per cui anche sotto il profilo motivazionale la determinazione risulta
incensurabile, poiché quando la pena venga compresa nel minimo o in prossimità
del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei
singoli criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla
necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003,
Iunco, Rv. 227685), oppure l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”,
ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773
del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

TA.
DEPOSITA

atto redatto dal proprio difensore, avv. Giuseppe Minà, affidato ad unico motivo,

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