Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44073 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44073 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCUSO PIETRO N. IL 11/12/1970
avverso la sentenza n. 877/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

vr

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la quale
Viscuso Pietro era ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso di
materiale edile, con il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità, ritenuta equivalente alle aggravanti contestate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

legge penale, per il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’intervenuto
risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, negate in considerazione dei
precedenti penali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché per un verso la richiesta di
riconoscere l’attenuante dell’intervenuto risarcimento del danno rappresenta un
motivo nuovo, non proposto in sede di appello e perciò in contrasto con la
disposizione dell’art. 606, comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in
Cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello e per altro verso il
riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento
con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discrezionalità del
giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la
decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; nel caso
di specie il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato con il
richiamo dei numerosi precedenti dell’imputato, anche per delitti della medesima
indole di quelli oggetto del presente procedimento (rapina e furto) ma
comprendente anche reati di indole violenta (lesioni e maltrattamenti) e reati che
mostrano una personale indifferenza verso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria
(evasione, minaccia resistenza pubblico ufficiale);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

atto redatto dal proprio difensore, avv. Ermanno Zancla, denunciando violazione di

del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

Il consigliere estensore

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