Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44072 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44072 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZA CALOGERO N. IL 05/12/1978
avverso la sentenza n. 3205/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la quale
Costanza Calogero era ritenuto responsabile del reato di minaccia grave in danno di
Magurano Alessandro, agente della Polizia di Stato fuori dal servizio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

con il quale si contesta la gravità della minaccia e la quantificazione della pena,
anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per genericità, atteso il carattere
meramente assertivo delle deduzioni difensive, che si traduce in genericità del
motivo, poiché non si confronta con le motivazione della sentenza di appello,
venendo meno in radice la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849);
– che, in generale, la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le
modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni
verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale
grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5, n.
43380 del 26/09/2008, De Marco, Rv. 242188), per cui appare del tutto logica la
motivazione con cui tale aggravante è stata ritenuta, considerata l’espressione di
indubbia gravità (“appena vieni a Termini ti fazzo a croci”) e le circostanze di fatto
in cui fu pronunciata (la persona offesa era intervenuta a sedare una animata e
violenta discussione, qualificandosi come agente in borghese della Polizia di Stato);
– che con riferimento al trattamento sanzionatorio va ricordato che tanto la
modulazione della pena, quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il
connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che
l’ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è
margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica; nel caso di specie la Corte d’appello
non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo
riferimento alla gravità oggettiva della condotta ed al comportamento processuale
dell’imputato;

atto redatto dal proprio difensore, avv. Giuseppe Minà, affidato ad unico motivo,

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

» re Je.

P. Q. M.

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