Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44071 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44071 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIOZZINI CESARE N. IL 24/12/1940
avverso la sentenza n. 3092/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO:

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Piozzini Cesare, per il reato di concorso in furto pluriaggravato e
continuato di diverse migliaia di euro nella cassa di un banco vendita di frutta,
unitamente ad altri tre imputati, la pena concordata con la pubblica accusa nella

circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, denunciando mancanza di motivazione, in ordine alla
affermazione di responsabilità, non essendovi in atti elementi sufficienti a
dimostrare l’appartenenza dell’imputato al sodalizio criminoso;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

– che alla sentenza di patteggiamento non si applica la regola probatoria
espressa dall’art. 533 cod. proc. pen., invocata dal ricorrente, ma, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 5777 del
27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135) “la motivazione della sentenza che
applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod.
proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti
sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione
delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della
sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata
subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della
sussistenza di cause di non punibilità

O

di non procedibilità o di estinzione del

reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla
concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto
riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per
la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza
delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione,
anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla

misura di otto mesi di reclusione e 200 euro di multa, per il riconoscimento delle

legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (richiamandosi anzi

integrazione, i verbali di servizi di OCP e la documentazione fotografica allegata);
il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili
dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali
possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante
(ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992 n. 7768,
Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV
216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208;
Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass.
I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che non specifico riferimento alla sussistenza di “prove contrarie” il ricorso si
presenta assolutamente generico, limitandosi a lamentare l’omessa motivazione
sulle stesse, ma senza indicare alcun elemento;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

DEPOSETATA1

di

euro

espressamente gli elementi “a carico” dell’indagato: la querela e la relativa

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